Sviluppo: Giovanni Lesa [scrivi una e-mail] - Pagina aggiornata il 21 settembre 2009
Articolo 1 - Costituzione e sede
È costituita un'Associazione denominata PRO LOCO di PASIAN DI PRATO con sede in
Pasian di Prato - via Roma n. 40.
Detta Associazione svolge la sua attività nel comune di Pasian di Prato.
Articolo 2 - Scopi dell'associazione
Gli scopi che, senza fini di lucro, l'Associazione Pro Loco si propone sono:
Articolo 3 - Finanziamento
I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
Articolo 4 - Soci
Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune di Pasian di Prato ed anche i non residenti,
senza limiti di età. I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti, tutti aventi pari diritti.
Sono Soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio.
Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per aver
erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.
L'iscrizione alla Associazione Pro Loco di Pasian di Prato comporta l'accettazione di tutte le norme
del presente statuto, nonché la osservanza delle deliberazioni emanate dagli organi della
Associazione ed il fattivo contributo alla realizzazione delle iniziative promosse dalla stessa.
I Soci hanno diritto:
La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
Articolo 5 - Organi
Sono organi dell'associazione:
Articolo 6 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All'Assemblea, oltre ai Soci in regola con la quota sociale annua, possono partecipare anche
tutti i cittadini del Comune cui ha sede la Pro Loco, quest'ultimi senza diritto di voto.
Per il rinnovo della cariche sociali hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento
e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può
rappresentarne un altro purchè munito di regolare delega. Ogni socio ha diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione.
Assemblea ordinaria e straordinaria
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco
assistito dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 20 febbraio
per le decisioni di sua competenza e delibera sulla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione,
sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo,
sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro i termini previsti dalla
legislazione regionale vigente. Le relative deliberazioni devono essere inviate nei termini previsti
agli organi competenti. L'assemblea viene indetta dal presidente della Pro Loco, previa delibera
del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai
Soci almeno otto giorni prima della data fissata. L'assemblea è valida, in prima convocazione,
con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà
più uno dei voti validi espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo,
l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità
o dietro richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri o di almeno un terzo dei soci entro
60 giorni dalla richiesta. Il Presidente, sentito il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e
l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata.
L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno
la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà pià uno dei voti validi
espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'assemblea à valida qualunque
sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche
statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei
voti validi espressi. Dalle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci maggiorenni che da almeno 3 mesi
siano iscritti alla Pro Loco.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo
di 8 e un massimo di 14 membri eletti a votazione segreta dall'assemblea dei Soci che in
quella sede ne definisce il numero.
Nel Consiglio di Amministrazione deve essere presente di diritto il Sindaco del Comune
di Pasian di Prato o un suo delegato.
Le modalità di votazione vengono stabilite, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei soci.
La carica di Consigliere è gratuita.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice Presidente,
il Segretario e il Tesoriere oppure la figura unica del Segretario-Tesoriere. Il segretario
e il tesoriere o il segretario-tesoriere possono essere scelti anche al di fuori dei membri
del Consiglio in questo caso senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta
lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti
il Consiglio stesso.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo,
sono dichiarati decaduti con decisione deliberativa del Consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno
sostituiti, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i
membri eletti, o in mancanza a scelta del Consiglio.
Per la validità delle delibere
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti tenendo presente che in caso di parità di voti è
determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:
in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli
scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo,
all'Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio
di previsione col relativo programma d'attività, la stesura del conto consuntivo e della
relazione dell'attività svolta.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta dei comitati tecnici o
gruppi di lavori per l'attuazione delle iniziative che lo richiedessero.
Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico e sono rese note mediante affissione all'Albo
della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Si rinnova ogni anno per un quarto dei suoi membri.
I consiglieri sono rieleggibili. Può decadere:
Articolo 8 - Il Presidente
Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni
dall'avvenuta elezione dello stesso. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
La carica è gratuita.
In caso di impedimento, a presiedere le funzioni del Consiglio [il Presidente] sarà sostituito
dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal consigliere più anziano di età
Il Presidente ha, in unione con altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'Amministrazione
dell'associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio e convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal segretario.
In casi particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare quei provvedimenti che ritiene
necessari nell'interesse dell'associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio, cui dovrà
riferire alla prima adunanza al fine di provocare la relativa ratifica.
Articolo 9 - Il Segretario
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle
deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Articolo 10 - Tesoriere
Il Tesoriere avrà in consegna la cassa dell'associazione ed è responsabile della tenuta
dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione, che dovrà mettere a
disposizione del Consiglio e dei Revisori dei conti ogniqualvolta ne facciano richiesta.
Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta
ogni quattro anni dall'Assemblea anche fra i non soci.
Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, ma almeno una volta l'anno,
la contabilità sociale.
Al loro interno nominano un Presidente che dovrà firmare il conto consuntivo ed il
bilancio di previsione.
I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Articolo 12 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni quattro anni,
dall'Assemblea dei Soci.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali
controversie tra i singoli soci.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Articolo 13 - Assunzioni
L'associazione ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere
personale mediante deliberazioni del Consiglio, che fissa la natura dell'incarico e della retribuzione,
in osservanza delle norme vigenti.
Articolo 14 - Tutela
L'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze
contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli
organi competenti per legge.
Articolo 15 - Scioglimento
L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità
di cui all'art. 6 (Assemblea) ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze
passive, le somme restanti ed i beni acquistati saranno devoluti al Comune di Pasian di Prato.
Articolo 16 - Varie
L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale secondo le norme della legge regionale.
Articolo 17 - Consorzi
L'associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari,
può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.
Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea,
nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nella località
ove operano le Pro Loco aderenti.
Articolo 18 - Rappresentanza
L'associazione aderisce all'Associazione per le Pro Loco del F.V.G. e - di conseguenza - tramite questa
all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso.
Articolo 19
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme
del Codice Civile e le leggi regionali e statali in materia.
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